Anche i soldi svizzeri finanziano le guerre del mondo. Ogni anno decine di migliaia di persone muoiono a causa di guerre e conflitti armati, mentre molte altre vengono ferite, traumatizzate o costrette a fuggire. Allo stesso tempo i produttori internazionali di armi fanno profitti miliardari vendendo armi a tutte le parti coinvolte nei conflitti.
In questo business sanguinario circolano anche miliardi di soldi svizzeri: unicamente nel 2018, istituti finanziari elvetici come la Banca Nazionale, Credit Suisse e UBS hanno investito almeno 9 miliardi di dollari statunitensi nella produzione di armi atomiche – ciò corrisponde a 1’044dollari per ogni cittadina e cittadino della Svizzera. L’iniziativa contro i commerci bellici vuole vietare che soldi svizzeri vengano usati per finanziare i produttori di materiale bellico.
Quale paese ricco e una delle principali piazze finanziarie, la Svizzera ha un’importante responsabilità: votando Sì all’iniziativa contro i commerci bellici possiamo contribuire a rendere il mondo più̀ pacifico.
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 107a Divieto di finanziare i produttori di materiale bellico
1 Il finanziamento dei produttori di materiale bellico da parte della Banca nazionale svizzera, delle fondazioni e degli istituti della previdenza statale e professionale è vietato.
2 Per produttori di materiale bellico s’intendono le imprese che realizzano oltre il 5 per cento della loro cifra d’affari annua con la fabbricazione di materiale bellico. Non sono considerati materiale bellico gli apparecchi per lo sminamento umanitario, nonché le armi da caccia e da sport e le relative munizioni.
3 Per finanziamento dei produttori di materiale bellico s’intende:
4 La Confederazione si adopera a livello nazionale e internazionale affinché alle banche e alle assicurazioni si applichino condizioni analoghe.
Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 107a (Divieto di finanziare i produttori di materiale bellico)
1 Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro quattro anni dall’accettazione dell’articolo 107a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione, che hanno effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.
2 Dall’accettazione dell’articolo 107a da parte del Popolo e dei Cantoni non possono essere erogati nuovi finanziamenti ai sensi dell’articolo 107a. I finanziamenti in corso devono essere liquidati entro quattro anni.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.