Per una
politica di sicurezza credibile e una Svizzera senza esercito
L'iniziativa ha il tenore seguente:
I
La Costituzione federale È
modificata come segue: Art. 17 1La Svizzera
non ha esercito. 2È vietato alla Confederazione,
ai Cantoni, ai Comuni e ai privati di mantenere forze armate
militari. Le disposizioni concernenti la partecipazione armata a
sforzi internazionali per la pace all'esterno della Svizzera sono
riservate. Tali disposizioni devono obbligatoriamente essere
sottoposte a votazione popolare. Ci non
concerne la partecipazione della Svizzera con unità non
armate. 3I compiti civili finora assicurati
dall'esercito come l'aiuto in caso di catastrofe o gli interventi di
salvataggio sono ripresi dalle autorità civili della
Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Art. 18 La
politica di sicurezza della Confederazione ha lo scopo di ridurre le
ingiustizie fonti di conflitti all'interno e all'esterno della
Svizzera. Essa si basa sui principi della democrazia, dei diritti
umani e della gestione non violenta dei conflitti. In particolare la
Confederazione promuove l'uguaglianza delle possibilità e
l'equità dei rapporti tra i sessi, tra i gruppi sociali e tra
i popoli come pure la distribuzione equa e compatibile con l'ambiente
delle risorse naturali.
II
Gli articoli 13, 15 secondo periodo,
19-22, 34ter capoverso 1 lettera d, 42 lettera c, 85
numero 9 e 102 numero 11 della Constituzione federale sono abrogati.
III
Le disposizioni transitorie della
Costituzione federale sono completate come segue:
Art. 24 (nuovo) 1Dopo
l'accettazione delle disposizioni costituzionali degli articoli 17 e
18 da parte di popolo e Cantoni non vengono più tenute né
scuole reclute, né corsi di ripetizione, né
corsi d'istruzione militare. 2Entro dieci anni, gli
effettivi dell'esercito devono essere sciolti mentre i suoi
apparecchi e le sue infrastrutture vanno attribuiti a usi civili o
distrutti. 3La Confederazione promuove la riconversione
delle imprese e delle amministrazioni toccate dal disarmo verso la
produzione di beni e servizi civili. Sostiene le regioni e le persone
i cui impieghi sono toccati.
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